Nel 2018 il Governo Italiano ha attivato un credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementati, ovvero il cosiddetto “Bonus Pubblicità”.
Con l’epidemia Covid-19 che ha colpito tutto il mondo e in cui l’Italia si è trovata fra i paesi che hanno sofferto maggiormente, al decreto “Bonus Pubblicità” del 2018 sono state apportate alcune modifiche, nel marzo 2020, per supportare le piccole, medie, grandi imprese ma anche i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali sull’investimento nella pubblicità, a scopo quindi di incentivare gli investimenti in questo settore.
Bonus Pubblicità 2018: cosa prevedeva
Nel D.L. del 28 Giugno 2019 n. 59, il bonus pubblicità preveda un risarcimento delle spese pari al 75% della spesa incrementale sostenuta, con un differenziale minimo dall’anno precedente almeno dell’1%.
Ovvero, se prendiamo in esempio una media impresa che nell’anno precedente aveva sostenuto una spesa pubblicitaria di 12.000 euro, per poter usufruire del Bonus Pubblicità doveva incrementare il suo investimento almeno dell’1%, quindi di almeno 12.120 euro. In questo caso il rimborso a cui avrebbe potuto ambire sarebbe stato di 90 euro, poiché il 75% di 120 euro ammonta appunto a 90 euro.
Inoltre per richiedere l’agevolazione era necessario presentare un preventivo di spesa all’Agenzia delle Entrate dal 1° al 31 marzo dell’anno di competenza.
Oggi questo è cambiato.
Bonus Pubblicità 2020: cosa prevede
Le modifiche che sono state apportate il 16 marzo 2020 al D.L. “Cura Italia” prevedono, a differenza di quello precedente, un rimborso del 30% sul totale dell’investimento, ovvero secondo l’esempio riportato sopra, se l’investimento è stato pari a 12.000, sempre però incrementato almeno dell’1% dall’anno scorso, il rimborso sarebbe di 3.600, poiché il rimborso non sarebbe solo sulla % aggiunta dall’anno precedente, ma sull’intera cifra investita.
Esiste però un limite di spesa su cui è possibile richiedere il rimborso, che risale a 27,5 milioni di euro, stabilito ai sensi del comma 3 dell’articolo 57-bis.
Inoltre le domande possono essere presentate dal 1° al 30 settembre 2020. Restano comunque valide le domande già presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020.
Chi può usufruire del bonus pubblicità
- Le piccole, medie, grandi imprese
- Gli enti non commerciali
- I lavoratori autonomi
Forme di pubblicità che possono beneficiarne
- Giornali digitali e cartacei
- Online
- TV
- Radio
Attenzione però, perché per queste forme di pubblicità appena elencate possono usufruire del bonus solo se iscritte presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione (ROC), e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Forme di pubblicità che non possono usufruirne
Grafica pubblicitaria su:
- Cartelloni fisici
- Vetture o apparecchiature
- Volantini cartacei periodici
- Cartellonistica
- Mediante affissioni e display
- Schermi di sale cinematografiche
Mentre per quanto riguarda il mondo digitale non beneficiano del bonus:
- Attività promozionali su social e piattaforme online
- Banner pubblicitari su portali online.
Come richiedere il Bonus Pubblicità
Le aziende e i professionisti potranno fare richiesta accedendo ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Per richiedere il Bonus pubblicità sono previsti 3 step:
- Scaricare il documento di “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” previsto dall’art. 5, comma 1, del DPCM n. 90 del 2018, il quale illustra i dati degli investimenti pubblicitari, già realizzati o da realizzare nell’anno di riferimento per il quale appunto si chiede di usufruire dell’agevolazione.
- Successivamente sarà necessario inviare – nell’anno successivo a quello per cui si richiede l’agevolazione – la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” ai sensi dell’art. 47 del dicembre 2000, n. 445, dove appunto si attesterà l’effettiva realizzazione degli investimenti che soddisfano i requisiti richiesti dall’art. 3 del DPCM n. 90 del 2018.
- A questo punto bisognerà aspettare la pubblicazione sul sito del Dipartimento dei soggetti idonei a usufruire del Bonus Pubblicità. Se si sarà presenti nell’elenco si potrà usufruire del credito d’imposta dopo il 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di ammissione, solo in compensazione con il modello F24, che dovrà essere presentato attraverso i canali online dell’Agenzia delle entrate.
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